Art. 9.
(Funzioni di polizia locale).

      1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.
      2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
      3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono

 

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ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia nazionali a competenza generale.
      4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

          a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tale fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 22, comma 3, della presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi del citato articolo 57, commi 1 e 3, del medesimo codice;

          b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tale fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

          d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.